Art. 3.
(Osservanza dei limiti settimanali).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, è fatta comunque salva l'osservanza del limite complessivo di quarantotto ore di lavoro settimanale previsto dall'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.